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Se è necessario il permesso di costruire per una tettoia con copertura in metallo e muri in cemento armato.-
Se è necessario il permesso di costruire per una tettoia con copertura in metallo e muri in cemento armato.-


Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono.-
Gli interventi di installazione di tettoie non possono ritenersi legittimi senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono.-
La nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un'evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale. In altri termini, rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali dell’opera.-
Con queste motivazioni, il T.A.R. Campania Napoli ha respinto il ricorso proposto avvero un ordine di demolizione che un Comune aveva emesso nei confronti di un cittadino il quale aveva proceduto alla costruzione di una tettoia in ferro con muri perimetrali in c.a. e copertura in lamiere coibentate.-
Premessa una definizione generale di “costruzione” rilevante a fini urbanistici e osservato che la struttura non può ritenersi “irrilevante sotto il profilo edilizio per la sua tipologia (muratura e struttura metallica non leggera), per essere completamente chiusa su più lati, per la sua dimensione (46,20 mq.), perché suscettibile di autonoma utilizzazione e perché ha determinato una non irrilevante alterazione dello stato dei luoghi” il Giudice ha evidenziato che “per l’installazione di tale struttura era necessario il permesso di costruire (e non una semplice DIA)”, conseguentemente concludendo che “la realizzazione della stessa in assenza del titolo dovuto ne ha determinato l’abusività e quindi l’irrogazione della prevista sanzione ripristinatoria”.-

Di seguito la massima e il testo integrale della sentenza:
«L’ordine di demolizione di opere abusive (perché realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo) non deve essere (normalmente) preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento».-


T.A.R.
Campania - Napoli
Sezione II
Sentenza 2 dicembre 2009, n. 8320
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3625 del 2006, proposto da: D. F., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pignatiello, con domicilio eletto in Napoli, piazza Sannazaro n. 57;
contro
il Comune di Brusciano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 24 (prot. n. 4464) del 13.3.2006 di demolizione di una struttura portante in ferro coperto con lamiere coibentate con altezza di mt 2,75, realizzata in difformità da una precedente DIA all’interno del giardino sito alla via Turati n. 27.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2016 del 6 luglio 2006;
Viste le ordinanze istruttorie di questa Sezione n. 375 del 18 maggio 2009 e n. 550 del 9 luglio 2009;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2009 il dott. Dante D'Alessio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 12 maggio 2006 e depositato il successivo 26 maggio il signor D. F., coltivatore diretto e proprietario di un giardino interno alla via Turati n. 27, ha impugnato il provvedimento n. 24 (prot. n. 4464) del 13.3.2006 con il quale l’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico, Edilizia Privata del Comune di Brusciano ha ordinato la demolizione di una struttura portante in ferro coperta con lamiere coibentate con altezza di mt 2,75, realizzata in difformità di una precedente DIA presentata il 9 settembre 2004 (prot. n. 15168) per la realizzazione di un pergolato all’interno del predetto giardino, e ne ha chiesto l’annullamento perché illegittimo sotto diversi profili.
2.- Questa Sezione, considerato che il Comune di Brusciano non si è costituito in giudizio e che il ricorrente ha depositato in atti solo la copia dell’ordinanza impugnata dalla quale non si ricavava nemmeno la dimensione esatta della struttura sanzionata, con ordinanze n. 375 del 18 maggio 2009 e n. 550 del 9 luglio 2009 ha chiesto al Comune di Brusciano, ai fini della decisione del ricorso, una copia della relazione, richiamata nel provvedimento impugnato, di sopralluogo ed accertamento tecnico redatta dall’Ufficio Urbanistico - Sez. Abusivismo edilizio, in data 21 febbraio 2006, una copia della DIA presentata dal signor D. il 9 settembre 2004 (prot. n. 15168) per la realizzazione di un pergolato all’interno del giardino sito alla via Turati n. 27 nonché una relazione da parte dell’Ufficio Tecnico, Edilizia Privata del Comune esplicativa della esatta tipologia e delle effettive dimensioni dell’abuso oggetto del provvedimento impugnato, con aggiornate fotografie a colori dello stato dei luoghi, nonché ogni altro chiarimento utile alla definizione del ricorso.
3.- Il Comune di Brusciano ha depositato in data 2 settembre 2009 gli atti richiesti da questo TAR.
Da tale documentazione si può evincere che il sig. D. ha realizzato una struttura in ferro con muri perimetrali in c.a. e copertura in lamiere coibentate, di dimensioni in pianta pari a circa ml 5,50 x ml 5,70 + ml 3,00 x ml 4,95 per un totale di mq 46,20 ed un’altezza al colmo di ml 2,75 e alla gronda di ml 2,73. Le foto a colori, pure depositate dal Comune, evidenziano che parte della struttura è chiusa da pareti perimetrali (oltre che dalla tettoia) anche su due dei 4 lati, l’altra parte (più piccola) è chiusa da pareti perimetrali su tre dei 4 lati.
4. Alla luce dei chiarimenti e dei documenti depositati dal Comune...

... continua
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