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Se un immobile può essere validamente pubblicizzato tramite un sito internet e qual è la parcentuale sul prezzo di vendita che i magistrati riconoscono a titolo di provvigione in caso di mancato accordo tra le parti.-
COMMENTO ALLA SENTENZA TRIB. MONZA SEZ. I, 09-09-2008

Dall’analisi della sentenza riportata di seguito emergono due aspetti molto interessanti per l’attività delle agenzie immobiliari.
In primis si segnala come i giudici di merito diano un pieno riconoscimento alla pubblicizzazione dell’immobile tramite internet e a considerare il web come un mezzo pubblicitario a tutti gli effetti capace di determinare l’insorgere dell’affare tramite l’agenzia.
In secondo luogo va rilevato come i magistrati, in mancanza di un accordo tra le parti, tendono oramai a riconoscere una provvigione pari all’ 1 o 2 % sul prezzo di vendita e a considerare eccessiva una provvigione già al 3 %


ESTRATTO DELLA SENTENZA: “È evidente che la conclusione dell'affare è, nella fattispecie de qua, da ricollegarsi all'opera svolta dalla Sig.ra Ca., consistente nell'attività professionale per il reperimento dell'acquirente attraverso i mezzi pubblicitari (sito Internet) e nell'avvicinamento dei contraenti, oltre che nella partecipazione attiva e personale della stessa che ha fatto visionare l'immobile, partecipato alle trattative sul prezzo, predisposto con il legale di Fi. il contratto preliminare, e seguito le parti fino alla stipula del contratto definitivo […]”

“Inoltre è, altresì, vero che nel corso degli ultimi anni si sta affermando - anche in relazione all'aumento dei prezzi delle abitazioni - l'uso di ridurre la provvigione al di sotto di tale percentuale.
Si tratta in ogni caso di somme, che anche quando sono commisurate al all'1 o al 2%, rimangono comunque molto elevate e sicuramente adeguate a remunerare integralmente il lavoro svolto”.-





TESTO DELLA SENTENZA

TRIB. MONZA SEZ. I, 09-09-2008

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22.7.06, la Sig.ra Ca., titolare della Agenzia Ar.Im. di Pa.Ca., conveniva in giudizio Fi. S.p.A. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 43.200,00, IVA inclusa e al lordo della R.A., dovuta per l'attività di intermediazione immobiliare da essa svolta per la compravendita di un compendio immobiliare costituito da una grande villa, con accessori, sita in Lesmo, Via (omissis) di proprietà dei Sig.ri Ke.He.En. e Di.Ma.Ma.

Costituendosi in giudizio, la convenuta Fi. S.p.A. chiedeva il rigetto delle domande ex adverso proposte e formulava domanda di manleva nei confronti dei Sig.ri Ke. e Di.Ma., dei quali chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa.

All'udienza dell'8.3.07 il Giudice non autorizzava la rinnovazione della chiamata in causa dei terzi e, successivamente, assunte le prove, all'udienza del 21.4.08, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione del termine di giorni 50 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per eventuali repliche.

Motivi della decisione

Le domande proposte da Ar.Im. meritano pieno accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Alla luce delle deposizioni testimoniali e dei documenti acquisiti, deve ritenersi raggiunta la prova dell'attività di mediazione immobiliare svolta dalla signora Pa.Ca., in qualità di titolare della ditta Ar.Im. e agente immobiliare iscritta al Ruolo degli agenti di affari in mediazione (doc. 7 prodotto).

Attività che si è conclusa con la vendita dell'immobile sito in Lesmo, Via (omissis), di proprietà dei Sig.ri Ke. e Di.Ma.

Come risulta dalle testimonianze rese dai testi De.Ma., Ke., Di.Ma. e dal Rag. Le.Pe., a seguito dell'incarico conferito all'attrice dai proprietari dell'immobile in questione, Sig.ri Ke. e Di.Ma., tramite un comune conoscente Ing. Pa., la stessa ha pubblicizzato a partire dal mese di aprile 2006 sul sito di Ar.Im. la vendita del predetto immobile.

Dopo essere stata contattata telefonicamente dal Sig. Matteo Preziosi, che aveva appreso della messa in vendita di detto immobile tramite il sito Internet di Ar.Im. (come ammesso dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta - pag. 2), procedeva nelle date 9, 13 e 18 maggio 2006 a far visitare l'immobile ai potenziali acquirenti Sig.ri Pr.Ma., En. e Ro.Br. conto di Fi. S.p.A.

I testi, hanno altresì riferito che in tali occasioni, la Sig.ra Ca. e l'Ing. Pa., presente personalmente, dichiararono espressamente, anche alla presenza dei Sig.ri Pr. e Ro., che l'attrice non avrebbe chiesto il pagamento di alcuna provvigione ai venditori Sig.ri Ke. e Di.Ma. per la vendita dell'immobile, provvigione che invece avrebbe richiesto solamente agli acquirenti.

Successivamente alla sottoscrizione tra le parti in data 18.5.06 della scrittura contenente l'impegno a vendere da parte dei Sig.ri Ke. e Di.Ma. (redatto presso questi ultimi, a seguito del rifiuto di En.Pr. di recarsi presso l'ufficio della signora Ca. - v. test. Di.Ma.), ed al versamento in pari data da Fi. di un acconto sul corrispettivo per la vendita convenuto, la Sig.ra Ca. si occupò con l'avv. Ro. (incaricata ad occuparsi della questione dalla convenuta) della redazione del testo del contratto preliminare, che venne sottoscritto in data 19.6.06 presso la sede di Gi.Pr. S.p.A. alla presenza anche della Sig.ra Ca. e del Rag. Le.Pe., commercialista e consulente dei venditori Ke. e Di Ma. Sul punto la teste Di.Ma. ha precisato di aver consegnato alla signora Ca. tutta la documentazione necessaria.

È incontroverso, inoltre, che in detta occasione la Sig.ra Ca. abbia chiesto al Sig. Pr.En. il pagamento delle provvigioni a lei spettanti per l'attività di intermediazione immobiliare svolta in favore di Fi., come già aveva fatto tramite l'Avv. Ro. nel corso delle precedenti conversazioni telefoniche, ed ancora - all'incontro del 5.6.06, come confermato dalla teste Di.Ma., sollecito che rimase inevaso.

È, poi, pacifica e non contestata la stipula in data 18.12.06 tra i Sig.ri Ke. - Di.Ma. e Fi. S.p.A. dell'atto notarile di compravendita dell'immobile oggetto di causa per il corrispettivo originariamente convenuto tra le parti (doc. 5).

Infine, si rileva che a seguito della mancata comparizione, senza giustificato motivo, del legale rappresentante della società convenuta a rendere l'interrogatorio formale ammesso con ordinanza istruttoria 5.7.07 e ordinato nuovamente dal Giudice istruttore all'udienza del 29.10.07, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c., anche tenuto conto delle testimonianze che hanno confermato i fatti dedotti dall'attrice, devono ritenersi ammessi i fatti esposti da Ar.Im.

Del resto, sono risultate prive del benché minimo riscontro probatorio le affermazioni della convenuta.

Prive di fondamento e non provate sono le eccezioni sollevate da Fi. S.p.A. in merito alla presunta qualità della Sig.ra Ca. di "semplice consulente" dei proprietari - venditori.

Infatti, la società convenuta era perfettamente a conoscenza della qualifica di agente immobiliare d...

... continua
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