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Se la domanda di condono edilizio può considerarsi accolta in caso di mancata risposta da parte della pubblica amministrazione.-
ESTRATTO DELLA SENTENZA: “una domanda di condono edilizio deve considerarsi accolta per silenzio-assenso ove siano trascorsi ventiquattro mesi dalla domanda: detto silenzio- assenso, però, non può formarsi nel caso in cui il condono riguardi un manufatto ricadente in una zona soggetta a vincolo paesaggistico”.-




TESTO DELLA SENTENZA

T.A.R.

Toscana

Sezione III

Sentenza 19 marzo 2007, n. 441

(Pres. Potenza, Est. Musilli)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

- III SEZIONE-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 3134/1999 proposto dalla sig.ra G. M., rappresentata e difesa dagli avv. ti Rosalba Farulli e Roberto Cartei ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Pozzi in Firenze, via Verdi n. 12;

contro

- il COMUNE DI LIVORNO, in persona del Sindaco pro tempore ,

non costituitosi in giudizio;

- il DIRIGENTE U.O. URBANISTICA DEL COMUNE DI LIVORNO, non costituitosi in giudizio;

per l‘annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

- della “Disposizione” n. 177 in data 5.6.1999 con cui il Dirigente dell’Unità Operativa Urbanistica del Comune di Livorno ha negato l’autorizzazione paesaggistica prevista dalla norma dell’art. 32 L. 28.2.1985 n. 47, nonché del Parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata del Comune di Livorno nella seduta del 31.3.1995 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 22 giugno 2006 - relatore il Consigliere Filippo Musilli -, l’avv. M. Musotto delegato da R. Cartei;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, proprietaria di un terreno della superficie di mq. 4000 situato nel territorio del Comune di Livorno in località Limoncino, espone di aver chiesto, con istanza in data 13.2.1997, la sanatoria edilizia relativamente al cambio di destinazione d’uso di un annesso agricolo, a suo tempo costruito sulla base della prescritta concessione edilizia, trasformato in un “monolocale” per destinarlo a propria abitazione.

La stessa soggiunge che a distanza di oltre 5 anni dalla suddetta richiesta di sanatoria le è stato notificato l’atto impugnato con cui il Dirigente dell’Unità Operativa del Comune di Livorno, richiamato il parere contrario espresso dalla Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 5.5.1999, ha negato l’autorizzazione paesaggistica ex art. 32 della legge 28.2.1985, n. 47.

Avverso tale atto è stata interposta la presente impugnativa per i seguenti motivi.

1) Violazione delle norme di cui agli artt. 32 e 35 della L. 28.2.85 n. 47. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione.

Si sostiene che sulla domanda di condono si è formato il silenzio-assenso per decorso del termine biennale di cui all’art. 35 della legge sopracitata o, in subordine, che detto silenzio-assenso si è comunque formato proprio sul richiesto parere dell’Amministrazione preposta al vincolo.

2) Violazione dell’art. 31 e segg. della L. 28.2.85 n. 47 nel testo modificato dall’art. 39 della L. 23.12.1994 n. 724. Violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del D.P.R. n. 616/1977 come modificato dall’art. 1 della L. 8.8.1985 n. 431. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, del difetto di istruttoria, della illogicità e manifesta ingiustizia, della disparità di trattamento.

Si lamenta sostanzialmente che il provvedimento impugnato è stato reso in assenza di un’adeguata motivazione ed istruttoria.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

DIRITTO

Con il primo motivo si formulano due distinte censure: in primo luogo si afferma che sulla domanda di condono si è ormai formato il silenzio-assenso per decorso del termine biennale di cui all’art. 35 della L. 28.2.1985, n. 47; in subordine si sostiene che anche sul richiesto parere si è formato il silenzio-assenso attesa la formulazione dei commi 1 e 2 dell’art. 32 della legge citata per cui ove detto parere non viene espresso entro centoventi giorni dalla domanda lo stesso “si intende reso in senso favorevole”.

Riguardo al primo punto si osserva che, se è vero che ai sensi dell’ art. 35 della legge n. 47/85 una domanda di condono edilizio deve considerarsi accolta per silenzio-assenso ove siano trascorsi ventiquattro mesi dalla domanda, è altrettanto vero che detto silenzio- assenso non può formarsi nel caso in cui il condono riguardi un manufatto ricadente in una zona soggetta ...

... continua
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