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Se e come può essere contestata la lettera raccomandata A./R. che è stata spedita al fine di interrompere la prescrizione.-
ESTRATTO DELLA SENTENZA: “In definitiva, se è vero che – in assenza di esibizione di copia della lettera inviata - grava sul mittente l’onere di dimostrare, in caso di contestazione, quale sia il contenuto della raccomandata, è altrettanto vero che, di fronte all’esibizione di tale copia, con relative ricevuta di spedizione e cartolina di ricevimento, opera una presunzione a favore del mittente di avvenuta ricezione da parte del destinatario proprio della specifica raccomandata offerta in visione, gravando su quest’ultimo (destinatario) l’onere di superare tale presunzione dimostrando con ogni mezzo di aver ricevuto una comunicazione diversa.”


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA DEL 04 NOVEMBRE 2008
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di , II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del signor dott. Alfonso Scermino, all’udienza del 4.11.2008, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3329/2007 R.G., vertente tra
-Di Meviox Pxx, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della citazione, dall’avv. …., con la quale domicilia in ….,
CONTRO
-Tiziox Aaa, rappresentato e difeso , giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. …. , con cui elettivamente domicilia …. ;
dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono.
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Con atto di citazione notificato in data 30.3.2007 Di Meviox Pxx esponeva: che riceveva in appalto da Tiziox Aaa lavori di pavimentazione stradale del campo sportivo KKKK ZZ alla via ….. nel comune di XXXX; che il prezzo pattuito a corpo era di L. 34.000.000, pari ad Euro 17.595,53; che i lavori appaltati, consistenti in livellazione cassonetto stradale , fornitura e posa in opera di stabilizzato calcareo spessore cm. 20, fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binter spessore cm. 4 , furono eseguiti ed ultimati il 15.7.1995; che il Tiziox, invece di corrispondere il corrispettivo dovuto, rilasciava n. 5 pagherò cambiari con scadenze così ripartite: L. 8000.000 al 30.10.1995; L. 8000.000 al 30.11.1995; L. 8000.000 al 30.1.1996; L. 8000.000 al 28.2.1996; L. 2000.000 al 30.3.1996; che gli effetti cambiari non erano pagati alle scadenze, avendo l’istante subito anche l’esborso di L. 24.000 quale commissione bancaria per protesto ad effetto insoluto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio Tiziox Aaa per vederlo condannare al pagamento delle somme recate dai titoli, oltre Euro 12,39 per commissione bancaria, con interessi legali da ciascuna scadenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.6.2007 si costituiva Tiziox Aaa, il quale disconosceva di aver mai concesso in appalto all’attore i lavori di pavimentazione del campo sportivo KKKK ZZ e, in ogni caso, eccepiva il decorso del termine decennale di prescrizione dell’azione intentata nei suoi confronti.
Senza che fosse necessaria alcuna attività istruttoria, la causa era chiamata per conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 4.11.2008, ove era data lettura della sentenza.
Nella fattispecie Di Meviox Aaa azionava le cambiali allegate in citazione (e debitamente esibite in originale nel presente giudizio) esclusivamente in via causale.
Invero, la parte attrice indicava espressamente, nella sua domanda di pagamento, quale fosse il rapporto sostanziale (di appalto) sottostante l’emissione dei titoli addotti e manifestava con evidenza il proposito di avvalersi del valore di questi ultimi nei termini della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.,
Sicché, in conseguenza della astrazione processuale che ne derivava in termini probatori, al portatore della cambiale era sufficiente l'esibizione dei titoli, spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale.
Infatti, è noto come la presunzione di esistenza della causa debendi, che giustifica l'inversione dell'onere della prova, non sottrae il rapporto sostanziale alle norme e ai patti che lo disciplinano, in relazione ai quali la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l'obbligato cambiario e che può riguardare sia l'inesistenza del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e causa di esso, sia le modalità e le ragioni dell'eventuale cessazione della vigenza del rapporto o della esigibilità del credito (Cassazione civile , sez. II, 29 marzo 2006, n. 7262; Cassazione civile , sez. I, 23 marzo 2004, n. 5734).
Sennonché, il convenuto nulla provava in ordine alla inesistenza del rapporto di appalto allegato, alla sua estinzione e/o alla inesigibilità del credito che da esso sorgeva, limitandosi a richiedere un interrogatorio formale della controparte che, per la produzione documentale versata in atti dall’attore siccome attestante (oltre a preventivo del lavoro) pregresse costituzioni in mora per il credito conteso, appariva assolutamente dilatorio e defatigatorio (Cass. Civ .n. 4243/2003; Cass. Civ. n. 381/2002).
Va da sé che il Tiziox dovrà essere condannato nei termini richiesti dall’attore.
E ciò anche perché l’unica seria difesa apprestata dal convenuto per resistere alla domanda avversa consisteva in una eccezione di prescrizione palesemente infondata, essendo state versate in atti dall’istante due atti di costituzione in mora (1999 e 2006) che interrompevano efficacemente il termine prescrizionale corrente.
Né poteva darsi seguito alla abile argomentazione difensiva del Tiziox secondo cui, al fine di avvalersi degli effetti interruttivi de quibus, sarebbe spettato al Di Meviox provare che gli atti da lui asseritamente inviati erano proprio quelli di cui alle raccomandate ricevute dal destinatario.
Vero è, infatti, che la Cassazione aveva modo di affermare come “la dimostrazione che una raccomandata sia stata ricevuta dal destinatario non vale di per sé a dimostrare quale fosse il contenuto della lettera; pertanto, in caso di contestazione, è onere di chi pretende che da quella ricezione siano derivati effetti giuridici dimostrare il reale contenuto della lettera”.
Tuttavia, la corretta portata di questa massima non può prescindere dal riferimento al caso concreto in cui essa fu dettata.
In quel giudizio, infatti, una parte pretendeva di provare l’avvenuta ricezione di una certa comunicazione (si trattava di cessione del credito) mediante la mera esibizione della ricevuta di ritorno nonché della l'attestazione dell'Amministrazione Postale dalla quale risultava che la raccomandata era stata consegnata: dal che la controparte lamentava che la...

... continua
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