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Se la comunicazione dell’accettazione della proposta d’acquisto può avvenire ricorrendo semplicemente a delle telefonate.-
Se la comunicazione dell’accettazione della proposta d’acquisto può avvenire anche telefonicamente


L’accettazione della proposta di acquisto di un bene immobile avvenuta mediante semplici comunicazioni telefoniche effettuate attraverso l’agenzia intermediaria non possono, in alcun modo, assurgere a prova della presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1385 cod. civ. il quale prevede che: “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”. Tale disposizione di legge prevede, infatti, che l’accettazione, quale atto recettizio, si reputi conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, con la forma scritta prevista ad substantiam per tutti gli atti relativi ai beni immobili. Consegu...

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