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QUESITO N. 293: A chi spetta il pagamento delle spese in un condominio se si procede alla rimozione di uno sciame di vespe che avevano formato un nido sul balcone di uno dei condomini ma che invadeva tutto l’atrio condominiale.-
Quesito n. 293: A chi spetta il pagamento delle spese in un condominio se si procede alla rimozione di uno sciame di vespe che avevano formato un nido sul balcone di uno dei condomini ma che invadeva tutto l’atrio condominiale.-


Il problema prospettatoci non sembra essere stato mai affrontato in modo specifico né dalla dottrina né dalla giurisprudenza. Per trovare una soluzione è dunque necessario riepilogare brevemente alcune norme che disciplinano l’istituto del condominio.-
Il fenomeno del condominio negli edifici (v. artt. 1117 e ss. del cod. civ.) è caratterizzato dalla consistenza, accanto alle proprietà individuali di singoli piani o parti dell’edificio, di una comunione forzosa, cioè non suscettibile di scioglimento di tutti i condomini, sugli elementi dell’edificio la cui utilizzazione è necessaria ai fini del godimento di tutte le singole parti di proprietà individuale. In conseguenza di ciò sorgono dei particolari diritti e doveri tra tutti i condomini.-
Preliminarmente si fa presente che in molti casi, ai sensi dell’art. 1138 cod. civ., è il regolamento di condominio a disciplinare l’eventualità di una disinfestazione da insetti del condominio e a regolare il pagamento dell’intervento di eliminazione degli insetti; nel caso in cui non ricorresse tale ipotesi si dovrà ricorre alle norme che ripartiscono i diritti e doveri tra tutti i condomini e che disciplinano i poteri dell’amministratore.-
Nel caso di specie il nido di vespe si era formato sul balcone di uno dei condomini, ma di fatto lo sciame invadeva tutto l’atrio condominiale, la facciata e altre parti comuni del condominio creando un grave pericolo per la salute di tutti i condomini e dei suoi ospiti essendo le vespe degli insetti particolarmente nocivi. Di conseguenza il problema riguardava non solo il proprietario del balcone ma tutti i condomini ed era nell’interesse di tutti debellare il fenomeno anche alla luce dell’art. 32 Cost. e della relativa giurisprudenza che tutelano in modo energico il diritto alla salute come un diritto fondamentale di ogni individuo. A tanto aggiungasi che la giurisprudenza più recente tende a escludere che i balconi possano essere considerati di proprietà esclusiva dei singoli condomini, infatti delle recenti sentenze ritengono che alcuni elementi dei balconi devono considerarsi comuni a tutti i partecipanti al condominio nel momento in cui abbiano una funzione decorativa dell'intero edificio, di conseguenza per tali elementi le spese di riparazione e manutenzione devono essere necessariamente ripartite tra tutti i condomini. Ad esempio la giurisprudenza ha considerato parti comuni a tutti i condomini il frontalino, il cornicione, la facciata e altri elementi esterni del condominio in virtù della loro funzione decorativa ed accessoria e ha così ripartito le spese di manutenzione tra tutti i condomini (Cfr. Cass. 7603/94; Cass. 3/8/1990 n. 7831; Cass. 18/3/1989 n. 1361).-
Oltre a questi aspetti vi è da tener presente quando dispone l’art. 1123, 1° comma, cod. civ. il quale prevede che“le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.-
Ulteriormente l’art. 1130 cod. civ. prescrive che “L'amministratore deve: 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento ...

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