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QUESITO N. 041: Se in caso di sopravvenuta destinazione urbanistica del fondo agricoloil contratto di affitto in corso perdura o si estingue
a in vigore della legge de quo.-
In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto d’affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo così come previsto dal legislatore.-
La disdetta va, senz’altro, distinta dal recesso, che presuppone la presenza di una giusta causa.-
La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; il silenzio, invece, fa presupporre che le parti abbiano interesse alla prosecuzione del rapporto.-
La previsione del termine di preavviso si giustifica tenuto presente che la mancanza di esso comporterebbe rischi per l’azienda, impedendo un’organica programmazione delle colture, sia per il lavoratore, perché improvvisamente lo priverebbe dello strumento stesso di lavoro.-
La scadenza del termine, dunque, non sortisce alcun effetto se non preceduta dalla disdetta, che si può definire come una dichiarazione unilaterale di volontà avente lo scopo di rendere operativo il termine di scadenza ed impedire quindi la prosecuzione del rapporto (Cass. Civ., sez.III, 2 maggio 1997, n.3780).-
Essa costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in conformità al disposto dell’art. 1334 C.c., per essere produttiva di effetti deve essere portata a conoscenza dell’altra parte.-
La lettera raccomandata di disdetta si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario e deve aversi riguardo non alla data di spedizione ma a quella di ricezione (Cass. Civ., 9 maggio 1991, n.5164).-
Se la disdetta non viene intimata o viene intimata fuori termine o sia invalida, si dà luogo alla rinnovazione del rapporto.-
Così anche avviene nel caso in cui il conduttore resti nel godimento del fondo dopo la scadenza del termine e, malgrado la disdetta, il locatore assuma atteggiamenti compatibili con la prosecuzione del rapporto, riceve...

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