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QUESITO N. 040: Se la mancata concessione della concessione amministartiva, costituisce grave motivo che legittima il recesso dal contratto di locazione
te, ritengono che rientri, ad esempio, nei gravi motivi il trasferimento - non richiesto – del conduttore lavoratore dipendente o anche la morte dell’inquilino per gli eredi, nel caso in cui costoro non vogliano proseguire la locazione.-
Comunque, i gravi motivi devono essere collegati a fatti estranei alla volontà del conduttore, nonché imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, e tali da rendere eccessivamente gravosa la permanenza del conduttore nell’immobile (Cass. Civ., 12/01/1991, n.260; Cass. Civ., 03/02/1994, n.1098; Cass. Civ., 10/12/1996, n.10980).-
Nel caso di specie, in realtà, Tizio lamenta la mancanza di concessione amministrativa necessaria per la destinazione del locale all’uso previsto e, a tal fine, chiede informazioni in merito all’orientamento giurisprudenziale circa la fattispecie de quo.-
Il legislatore, all’art. 1578 c.c, dispone che “se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili”.-
Il conduttore, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni, salvo che il locatore provi di avere ignorato, senza sua colpa, i vizi della cosa.-
In conformità al dettato legislativo, la Suprema Corte si è pronunciata nel merito ed ha stabilito che “Il difetto della concessione amministrativa necessaria per la legale destinazione all’uso pattuito della cosa locata rientra tra i vizi che, diminuendo in modo apprezzabile l’idoneità della cosa stessa per il predetto uso, possono legittimare la domanda di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1578 c.c….” (Cass. Civ., sez.III, 23 luglio 1994, n.6892).-
L’eventualità, invero, che nella fattispecie in esame Tizio fosse a conoscenza della mancanza della concessione amministrativa ma sperasse di poterla ottenere, non esclude la pari possibilità di ottenere la risoluzione del contratto anche se il contratto di locazione non sia stato espressamente condizionato.-
Il caso proposto verrebbe a prospettarsi diversamente e renderebbe necessario un excursus sul contratto risolutivamente condizionato e sulla fattispecie della presupposizione.-
La presupposizione è una condizione non dichiarata o implicita.-
Più precisamente ricorre un caso di presupposizione allorquando da un’interpretazione secondo buona fede della volontà negoziale risulta che le parti, pur non facendone espressa menzione nel

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contratto, hanno considerato pacifica e come determinante per la conclusione dell’affare una data
situazione di fatto attuale o futura.-
Se questo accordo viene formalmente dedotto nel contratto, il contratto ne risulta condizionato, e se l’evento non si verifica il contratto è inefficace.-
Dottrina e giurisprudenza maggiorita...

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