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QUESITO N. 323: Se è possibile concedere in comodato un terreno agricolo senza la stipula di un contratto scritto ma mediante un semplice accordo verbale ed a quali rischi è esposto il comodatario.-
Quesito n. 323: Se è possibile concedere in comodato un terreno agricolo e a quali rischi è esposto il comodatario.-

L’esame del presente quesito richiede una breve disamina della disciplina codicistica generale e puntuale riguardante il contratto di comodato. Lo stesso, previsto e disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile, è un contratto reale essenzialmente gratuito, che produce, in capo al comodatario (ossia colui che non essendo proprietario utilizza il bene) effetti obbligatori, quale l’obbligo di costituire e conservare il bene, sia esso mobile o immobile, con la diligenza del buon padre di famiglia; di non servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa (1804 c.c.); di non concedere a terzi in godimento il bene senza il consenso del comodante (1804 c.c.) e di restituire il bene alla scadenza convenuta o quando se n’è servito in conformità del contratto(1809 c.c.). In ordine, poi, alla efficacia e alla validità di tale contratto occorre operare alcune precisazioni. Per quel che riguarda l’efficacia bisogna sottolineare che lo stesso non produce effetti reali poiché non costituisce, in capo al comodatario, un diritto di proprietà, ma semplicemente un diritto personale di godimento. Infatti la persona che riceve la cosa in comodato, ossia il comodatario, diventa per effetto del contratto detentrice di questa, quindi esercita un potere di fatto sulla cosa comodata senza l’intenzione di esercitare su questa gli stessi poteri del proprietario o del titolare di un diritto reale. Per quel che concerne invece la validità di tale contratto, costante giurisprudenza afferma che ai fini della stessa l’onere della forma scritta nei contratti previsto dall’art. 1350 c.c. non riguarda il comodato immobiliare , anche se di durata ultranovennale , il quale può essere provato per testi ed anche per presunzioni. (Cassazione civile, sez. III, 4 dicembre 1990, n. 11620). La ratio sottesa a tale tipo di contratto e alla sua caratteristica essenzialmente gratuita, in ciò distinguendosi dalla locazione, attiene a rapporti di fiducia, di amicizia e di parentela tra le parti. Esso viene posto in essere, generalmente da soggetti legati da uno di tali vincoli tanto che, come previsto dall’articolo 1811 c.c., alla morte del comodatario, il comodante (ossia colui che avendone la proprietà o il solo possesso concede il bene in comodato) può chiedere agli eredi l’immediata restituzione del bene, essendo venuto meno il soggetto per il quale specificatamente, in virtù di qualsivoglia legame, il contratto era stato disposto.-
Ciò che preme evidenziare in questa sede è che diversi, dal punto di vista dell’efficacia, possono essere i tipi di comodato. A tal riguardo, la disciplina codicistica specifica che il contratto viene posto in essere, di norma, per un tempo o per uso determinato, con l’obbligo, in capo al comodatario della restituzione del bene alla scadenza. Tuttavia si può anche porre in essere un comodato privo di scadenza, in tal caso la giurisprudenza ha affermato che in difetto di un termine di durata espressamente pattuito dalle parti del contratto di comodato, una precisa delimitazione dell’uso della cosa oggetto del contratto, desumibile dalla sua natura, dall’attività professionale del comodatario e dall’esame complessivo delle utilità perseguite in concreto, vale ad escludere che il comodante sia autorizzato a richiedere “ad nutum” (in qualsiasi momento) la restituzione della stessa (Cassazione civile, sez. III, 19 ottobre 2007, n. 22001). Altra ipotesi che può realizzarsi è quella del “Comodato precario”, lo stesso si caratterizza per l’assenza di un termine e per l’impossibilità di desumerne uno “dall’uso cui la cosa è destinata”. In tal caso l’art. 1810 c.c. prevede, infatti, che nel caso non sia stato convenuto un termine dalle parti né questo risulti dall’...

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