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QUESITO N. 318: Se è possibile installare una grondaia che sporge all’interno di un giardino di proprietà di un confinante.-
Quesito n. 318: Se è possibile installare una grondaia che sporge all’interno di un giardino di proprietà di un confinante.-

Prima di entrare nel merito della questione, occorre fare una distinzione tra l’ipotesi di scolo delle acque naturali (art. 913 c.c.) e la servitù di stillicidio disciplinata dall’art. 908.-
L’art. 913 c.c. prevede infatti che “ Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo”
In altre parole, il vicino non può impedire che le acque piovane cadute e raccolte nel fondo altrui si spandano naturalmente entro il suo fondo. Siffatta soggezione rientra infatti nei limiti normali di tolleranza imposti dalla legge a presidio dei rapporti di buon vicinato e presuppone che l’immissione delle acque provenga direttamente dal terreno nel fondo vicino e non, per saltum, dalle opere in esso eseguite, le quali alterino il decorso naturale delle acque meteoriche convogliandole nella proprietà limitrofa.
Da ciò ne consegue che, in assenza di opere convogliatrici, le acque che cadono da un tetto privo di canale di gronda si disperdono naturalmente sul terreno e defluiscono secondo le naturali pendenze e il vicino deve tollerare tale deflusso. Se però vi è un tubo di gronda che raccoglie le acque in un unico punto, così che da esso si forma una specie di torrentello, il vicino non è tenuto a subire questo aggravamento della situazione naturale idonea a creargli un danno ma anzi è legittimato a chiedere il ripristino dello status quo ante nonché il risarcimento dei danni.
L’art. 908 c.c. stabilisce invece che “il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.”
Tale articolo regola il c.d. stillicidio di acque piovane.-
Ex multis: Cassazione civile , sez. II, 07 dicembre 1977, n. 5298 “Lo scolo di acque piovane nel fondo del vicino trova il suo necessario fondamento nella costituzione d'una servitù di stillicidio”.
La norma prevede infatti che il proprietario può costruire il tetto come vuole, anche con le falde spioventi verso il fondo confinante, ma non può far cadere le acque su di esso, che devono essere convogliate sul proprio fondo o, se esistenti, nei pubblici canali di raccolta.-
Nasce naturale allora chiedersi se per costruire una grondaia si debbano rispettare o meno le distanze stabilite dalla legge e/o quelle indicate dai regolamenti condominiali.-
Ebbene, per dare una risposta esaustiva a tale interrogativo, occorre distinguere l’ipotesi in cui si controverte sulla distanza tra fabbricati dall’altra ipotesi in cui si discute invece della distanza della grondaia rispetto al confine.-
E, infatti, per quanto concerne il primo punto la giurisprudenza di legittimità e di merito è unanime nel ritenere che nel calcolo delle distanze tra edifici non deve tenersi conto di quegli sporti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entità con funzione meramente decorativa o di rifinitura.
Ebbene la grondaia è notoriamente uno sporto di rifinitura del tetto che non incide sulla volumetria dell’edificio su cui è costruita per cui nella misurazione della distanza tra gli edifici non si deve tener conto di essa.
Ex multis: “Cassazione civile , sez. II, 26 gennaio 2005, n. 1556 “In tema di distanze legali fra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria di limitata entità, come la mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di "costruzione" le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (cosiddetto "aggettanti") che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato. D'altra parte, agli effetti di cui all'art. 873 c.c., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, deve essere unica e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica. (Nella specie, la Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha qualificato come costruzione la realizzazione, in aggiunta al preesistente edificio, di un corpo di fabbrica sporgente costituito da una soletta in cemento armato della larghezza di mt. 1,60, contornata da parapetto alto mt. 1, 50 edificato con colonnine prefabbricate in cemento armato).”
In senso conforme: Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2005 n. 3539
Per quanto concerne, invece, l’altro aspetto relativo...

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