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QUESITO N.307: Se ai fini dell’indennità per la perdita dell’avviamento l’attività di fisioterapia si configura come attività professionale o come attività a contatto col pubblico
Quesito n. 307 : Se ai fini dell’indennità per la perdita dell’avviamento l’attività di fisioterapia si configura come attività professionale o come attività a contatto col pubblico.-

L’art. 34 della legge 392/78, rubricato “Indennità per la perdita dell’avviamento”, quale maggior valore riconosciuto ad un’azienda già funzionante dovuto alla maggiore redditività del complesso produttivo già avviato, prevede che, in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili urbani adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e di interesse turistico, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o ad una delle procedure previste dal regio decreto 16/03/1942 n° 267, il conduttore ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto; per tutte le attività alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità. L’art. 35 precisa che tali disposizioni non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati all’esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.-
Pertanto il conduttore avrà diritto all’indennità quando la cessazione del rapporto locativo sia relativo a beni immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti con il pubblico mentre non ne avrà diritto laddove gli immobili vengano utilizzati per l’esercizio di attività professionali.-
La Corte di Cassazione, (n. 20960 del 27/09/2006: indennità per perdita di avviamento in caso di attività con contatto diretto col pubblico) ha stabilito che in tema di locazioni di immobili, con riferimento alla corresponsione della indennità per la perdita dell'avviamento, di cui all'articolo 34 della legge 27 luglio 1978 n.392, che, ai sensi del successivo articolo 35 della medesima legge, non spetta al conduttore la cui attività, esercitata nell'immobile oggetto del cessato rapporto, non comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, l'espressione "contatto diretto col pubblico dei consumatori" deve intendersi come svolgimento di una attività che c...

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