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QUESITO N. 283: Se ed a quali condizioni il Ministero dei Beni Culturali possa esercitare il diritto di prelazione artistica sul trasferimento di un immobile soggetto a vincolo di tutela notificato ai sensi della legge 364/1909 e mai trascritto.-
Quesito n. 283: Se ed a quali condizioni il Ministero dei Beni Culturali possa esercitare il diritto di prelazione artistica sul trasferimento di un immobile soggetto a vincolo di tutela notificato ai sensi della legge 364/1909 e mai trascritto.-

Per la soluzione delle questioni poste si rende necessaria una disamina delle norme principali di riferimento, alla luce tanto delle attuali disposizioni contenute nel “Codice dei beni culturali e del paesaggio” entrato in vigore con d.lgs. 42/2004, tanto della disciplina anteriore, vigente al tempo in cui veniva stipulato l’atto di trasferimento del bene all’odierno titolare.-
Leit motiv del riepilogo normativo sarà il raccordo tra l’esercizio del diritto di prelazione artistica riconosciuto allo Stato per gli atti di trasferimento dei beni sottoposti a vincolo di tutela e la pubblicità del vincolo stesso.-
Si tratta di verificare se la buona fede del proprietario attuale, ignaro del vincolo di tutela notificato al precedente titolare del bene ai sensi della legge 364/1909, valga ad impedire allo Stato l’esercizio del diritto di prelazione per i trasferimenti non denunciati.-
In particolare va tenuto conto della circostanza che il proprietario ignorasse il vincolo al momento del trasferimento del bene in suo favore, realizzato per una parte nel 1952 e per un’altra parte nel 1963.-
Nel sistema delineato dalla l. 364 del 1909 il vincolo veniva notificato al titolare del bene e la pubblicità del medesimo era affidata all’obbligo imposto al proprietario cedente di effettuare una denuncia di trasferimento in cui lo stesso acquirente dichiarava di essere edotto dei vincoli esistenti sulla cosa.-
Proprio al fine di superare il problema dell’ignoranza del vincolo da parte degli acquirenti non notificatari, il legislatore introduceva un sistema di pubblicità affidato non più alla denuntiatio ad opera del proprietario cedente, bensì all’ obbligo (più razionale) di trascrizione del provvedimento impositivo del vincolo.-
Infatti con Legge 1 giugno 1939, n. 1089 “Tutela delle cose d'interesse artistico e storico” si prevedeva l’obbligo del Ministero di rinnovare le notifiche ed effettuarne la trascrizione, in funzione della piena pubblicità e garanzia dei terzi.-
Tuttavia il rinnovo delle notifiche ex art. 71 legge n.1089 del 1939 non ha mai trovato integrale attuazione, così da determinare la situazione paradossale della ultra attività dei vincoli ex l. 364/1909 dei quali, in mancanza di notifica ed in assenza di denuncia, i privati spesso erano all’oscuro.-
Infatti ai sensi dell’art. 71 c. 2 cit. legge si facevano salvi i vincoli imposti con le vecchie notifiche, ossia fatte precedentemente a norma della l. 20 giugno 1909 n.364.-
La questione sembrava essere stata superata dall’art. 33 della l. 448/1998 che si occupava proprio degli immobili vincolati prima della l. 1089/1939, stabilendo che nel caso in cui non fossero state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell’art. 2 l. 1089/1939, fosse possibile, su domanda degli aventi diritto da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge far ricomprendere a tutti gli effetti gli immobili stessi tra quelli notificati e vincolati.-
La norma si è prestata a varie interpretazioni.-
Secondo una prima tesi dottrinale, rimasta tuttavia isolata, in difetto della domanda degli aventi diritto (melius, di tutti i soggetti che traggono un’utilità personale e diretta dalla perpetuazione del vincolo) i vincoli decadevano e perdevano efficacia senza la rinnovazione della notifica e la trascrizione. Ciò in quanto la trascrizione del vincolo era considerata, in tale prospettiva, elemento costitutivo della fattispecie del vincolo storico-culturale (così, Benedetto Grazioso, “ Estinzione o perpetuazione dei vincoli storico-culturali su beni immobili ante legem 1 giugno 1939, n.1089 nell’art. 33, l. 23 dicembre 1998, n.448, in Foro amm. 1999, 10, 322).-
A contrario, l’orientamento maggioritario era nel senso di ritenere che la trascrizione del vincolo non avesse funzione costitutiva dello stesso, ma solo di pubblicità notizia, finalizzata soltanto ad agevolarne la conoscibilità da parte dei terzi.-
Sull’argomento si sono pronunciati i giudici di P...

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