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Se il notaio è obbligato, nei confronti dei clienti, a compiere le indagini relative agli atti di provenienza del bene oggetto del negozio
Notaio – responsabilità – accertamento della provenienza del bene – obbligo – sussistenza
Tribunale di Mantova 30/07/2008
Il notaio è professionalmente obbligato nei confronti dei propri clienti a compiere con diligenza ogni indagine relativa agli atti di provenienza del bene oggetto del negozio. (1)
(1) Interessante il contributo di Niccoli,  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=35422" Trascrizione della domanda giudiziale e responsabilità del notaio.
(Fonte:  HYPERLINK "http://www.massimario.it/" Altalex Massimario 2/2008. Cfr.  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=39941" nota di Cristina Ravera)

Tribunale di Mantova
Sentenza 30 luglio 2007
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2004 C. conveniva in giudizio il notaio dott. M. esponendo:
- che l’attrice in data 8.6.2004 aveva appreso casualmente che l’immobile sito in ***, del quale era comproprietaria pro indiviso con l’ex coniuge A., ed a quest’ultimo assegnato in sede di separazione e divorzio, era stato per intero oggetto di compravendita in favore di ***, in assenza del proprio indispensabile assenso;
- che il trasferimento era avvenuto mediante atto pubblico a ministero del notaio dott. *** **;
- che l’istante non aveva mai rinunciato alla comproprietà del bene acquistato in costanza di matrimonio e la mera adesione all’assegnazione al marito della casa coniugale in sede di separazione non poteva valere come rinuncia alla comproprietà per la quota indivisa;
- che anche l’A. non aveva la convinzione di essere l’unico proprietario dal momento che nel novembre del 2003 vi era stato uno scambio di corrispondenza proprio con riguardo alla determinazione di vendere il bene comune;
- che l’atto di compravendita era stato posto in essere in assenza di diligente verifica di titoli di provenienza atti al trasferimento integrale dell’immobile in favore degli acquirenti, non potendo ritenersi a tal fine idonea l’acquisizione della nota di trascrizione eseguita in data *** in cui era stravolto il verbale di separazione affermandosi che la C. “ha rinunciato a qualsiasi pretesa sull’appartamento in comproprietà con il coniuge A. ”.
Concludeva l’attrice affermando di aver subito grave nocumento dalla condotta del notaio e dalla rogitazione della compravendita e chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato forfetariamente in ¬ 25.800,00 o nel diverso importo emergente in coso di causa o ritenuto di giustizia.
Si costituiva in giudizio *** chiedendo di poter chiamare in giudizio la propria Compagnia di assicurazione per rischio professionale nonché eccependo l’inammissibilità della domanda proposta per assenza di danno, risultando l’atto posto in essere valido in tutte le sue parti e non viziato da nullità. In ogni caso, la responsabilità del professionista doveva essere valutata ex art. 2236 c.c., anche tenendo conto che il notaio aveva diligentemente compiuto le verifiche ipocatastali previste ed aveva legittimamente tenuto conto della trascrizione del 18.2.1994, interpretando il titolo di provenienza nello stesso modo in cui l’aveva interpretato il notaio che aveva eseguito detta trascrizione.
Concludeva parte convenuta chiedendo nel merito il rigetto della domanda proposta ed in via subordinata, in ipotesi di riconosciuta responsabilità professionale del notaio, che la società *** fosse condannata a manlevare e tenere indenne il dott. ** da ogni richiesta risarcitoria svolta.
Autorizzata la chiamata della società **, la medesima non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell’atto di citazione e all’udienza del 12.4.2005 ne era dichiarata la contumacia.
Il procedimento veniva solo documentalente istruito, essendo rigettate le prove orali dedotte dalle parti.
Sulle conclusioni come riportate in epigrafe, la causa veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 27.3.2007 ove erano concessi alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente osservare che la natura della responsabilità del notaio dott. ***, invocata da C. e posta a fondamento della domanda risarcitoria svolta, è extracontrattuale, non risultando dedotto alcun rapporto professionale tra le parti ed anzi invocandosi appunto che l’atto di compravendita incriminato sarebbe stato stipulato dal notaio a prescindere dalla manifestazione di volontà della C., comproprietaria con A. dell’immobile compravenduto.
Ai sensi dell’art. 2043 c.c., elementi della responsabilità aquiliana sono: 1) un fatto doloso o colposo, 2) la sussistenza di un danno, 3) l’ingiustizia del danno, 4) il nesso di causalità tra il fatto ed il danno.
Non occorre spendere molte parole per riscontrare quantomeno la colposità del comportamento posto in essere dal notaio A. nel caso di specie.
Dagli atti di causa risulta evidente che l’immobile oggetto dell’atto notarile rogato dal dott. **. era di comproprietà di A. e C. ed è stato compravenduto con atto notarile del professionista convenuto senza il consenso di C. e senza neppure che fosse menzionato nell’atto che l’A. vendeva un bene del quale non era titolare al 100% del diritto di proprietà.
Il notaio è professionalmente obbligato nei confronti dei prop...

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