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QUESITO N. 250: Se il proprietario di un fondo rustico, concesso in locazione con contratto verbale, tacitamente rinnovato, può richiedere il rilascio dello stesso mediante preavviso di un anno.-
Quesito n. 250: Se il proprietario di un fondo rustico, concesso in locazione con contratto verbale, tacitamente rinnovato, può richiedere il rilascio dello stesso mediante preavviso di un anno.-

Costituisce contratto di affitto agrario, ai sensi e per gli effetti delle leggi 15 settembre 1964 n. 756, 11 febbraio 1971 n. 11 e 3 maggio 1982 n. 203, l'affitto di un fondo rustico destinato alla realizzazione di colture forestali a cura del solo affittuario, ancorché, eventualmente, con la concessione di contributi in conto capitale a carico dello Stato. Cassazione civile, sez. III, 09 gennaio 2007, n. 201.-
Per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di affitto agrario è sufficiente la prova dell'intervenuto consenso fra le parti sulla circostanza che una di esse abbia, per fini agricoli, ricevuto in godimento un fondo del quale l'altra abbia la disponibilità. Non occorre, invece, la dimostrazione di ulteriori circostanze negoziali, essendo il contenuto del contratto rigorosamente predeterminato dalla normativa in vigore con disposizioni inderogabili, tali cioè da far ritenere senz'altro applicabile la regola di cui all'art. 1339 c.c., secondo la quale eventuali clausole nulle devono ritenersi sostituite da quelle di legge se con esse contrastanti. Cassazione civile, sez. III, 26 luglio 2001, n. 10220.-
Per quanto attiene alla durata del contratto di affitto di fondo rustico la l. 3 maggio 1982 n. 203 all’art. 22 stabilisce che la durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista dall’art. 17 della l. 11 febbraio 1971 n. 11, è di quindici anni a decorrere dalla data di inizio dell’ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta, sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del precedente contratto. L’art. 2 di tale normativa prevede, nel caso di conduttore coltivatore diretto una durata di dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell’annata agraria 1939-1940, o nel corso della stessa. L’art. 4 della l n. 203 del 1982 prevede, a tal proposito, che in mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato.-
La disdetta del contratto di affitto di fondi rustici costituisce atto negoziale unilaterale di volontà di una parte del rapporto contrattuale diretta all’altra, la l. n. 203 del 1982 all’art. 4 stabilisce che essa deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.-
Per quanto riguarda le migliorie al fondo,...

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