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QUESITO N. 246: Se il conduttore in caso di crollo del bene locato, oltre a chiedere i danni per le suppellettili, può chiedere anche i danni morali.-
Quesito n. 246: Se il conduttore in caso di crollo del bene locato, oltre a chiedere i danni per le suppellettili, può chiedere anche i danni morali.-

Ai sensi dell’art. 2053 c.c., «il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizi di costruzione». Tale principio generale di responsabilità opera anche nel caso in cui l’immobile sia locato ove non si dimostri la responsabilità o il concorso di responsabilità del conduttore (ad es. per il caso di crollo dovuto a sovraccarico dei solai, o di balconi, o conseguente a scoppio di apparecchi domestici).-
Per i danni cagionati dalla rovina di un edificio o di altra costruzione, l’art. 2053 c.c. attribuisce al proprietario una responsabilità per colpa presunta determinata dall’obbligo a lui spettante in quella veste, che l’edificio sia costruito secondo le regole tecniche e che si sia provveduto alla manutenzione; la presunzione che è Juris tantum, può essere vinta mediante la prova, fornita dalla parte o eventualmente disposta dal giudice ex officio, che la rovina fu determinata da caso fortuito o forza maggiore, ovvero da fatto imputabile ad un terzo o allo stesso danneggiato.-
La presunzione di colpa posta a carico del proprietario di un edificio, nel caso di rovina, sussiste, tanto se la rovina sia derivata da vizi di costruzione, quanto se sia stata conseguenza di mancanza di riparazioni e, poiché riposa sul principio del neminem laedere, è indifferente ai fini della responsabilità del proprietario, che il danneggiato sia o no inquilino dell’immobile. (Cass. 13 dicembre 1988, n. 6774, Giur. It., 1989, Giust. Civ., 1989, I 896; 6 giugno 1973, n. 1632, Giur. It., n.1974, I l, 962).-
La presunzione è superabile solo se ricorrono il caso fortuito e la forza maggiore, ovvero del fatto del terzo e a nulla rileva l’accertamento della concreta possibilità che il proprietario abbia di interessarsi del proprio immobile, trattandosi di presunzione di responsabilità ricollegata alla mera qualità di proprietario del bene (Cass. 20 dicembre 1988, n. 6938; 8 agosto 1987, n. 6791).-
La responsabilità del proprietario non viene meno nel caso in cui l’edificio sia concesso in locazione, come nel caso specifico.-
Dopo questa ampia premessa relativa alla responsabilità del locatore, la problematica in particolare va inquadrata nell’ottica della possibilità del conduttore di agire direttamente a tutela di danni patiti dal bene oggetto del contratto di locazione. Nel nostro caso, infatti, il conduttore oltre a lamentare il risarcimento dei danni al mobilio, si pone il problema della possibilità di risarcimento del danno morale determinato dal crollo dell’immobile.-
Per i danni al mobilio quindi il conduttore sembrerebbe indubitabilmente titolare di un’azione di cui all’art. 2058 c.c., nei confronti del proprietario, in base al quale può ottenere la reintegrazione in forma specifica, che consiste nella prestazione di una cosa uguale a quella distrutta, sia nella riparazione materiale delle avarie cagionate alle cose, sia nell’eseguire, a spese dell’obbligato, le opere necessarie a ricondurre la cosa nello stato primitivo. Il risarcimento in forma specifica costituisce un rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario, cioè...

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