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Se, in materia di condominio, la sopralevazione del muro originario e la realizzazione di una cancellata da parte di un condomino costituiscono innovazioni da approvare con la maggioranza di cui all'art.1120 c.c
Sopraelevazione del muro originario - realizzazione di una cancellata Trib. Bari, Sez. III, Sentenza 2 Maggio 2007 , n. 1069 La sopraelevazione del muro originario e la realizzazione di una cancellata, attraverso un’apertura che consente l'accesso alla proprietà esclusiva del singolo condomino che non si è limitato alla realizzazione di opere finalizzate alla conservazione/riparazione della cosa comune, si risolva in un semplice maggior godimento del singolo condomino, consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., senza integrare una innovazione da approvarsi con le maggioranze di cui all'art. 1120 c.c. (in tal senso è la giurisprudenza del Supremo Collegio in materia di apertura realizzata per mettere in comunicazione l'unità immobiliare di proprietà esclusiva del singolo condomino con l'area comune: cfr. Cass. n. 8830-2003, n. 16097-2003). Infatti la realizzazione della cancellata, ed a maggior ragione l'innalzamento del muro divisorio di proprietà comune, se importa l'intensificazione del ...

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