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Se , in materia di locazioni, l'abuso da parte del conduttore nel godimento della cosa locata implica necessariamente il concreto verificarsi di danni materiale.
Locazione: l'abuso da parte del conduttore nel godimento della cosa locata
Cassazione civile , sez. III, sentenza 11.05.2007 n° 10838

Locazione - godimento della cosa - abuso - innovazioni e modifiche strutturali [ HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=37104" \l "art1587" art. 1587 c.c., n. 1]
In materia di locazione, l'abuso da parte del conduttore nel godimento della cosa locata, ossia la violazione dell’obbligo di servirsene per l’uso determinato dal contratto, non implica necessariamente il concreto verificarsi di danni materiali, con conseguente alterazione degli elementi strutturali del bene in modo da renderlo diverso da quello originario.
Tale abuso, infatti, può sostanziarsi anche in innovazioni e modifiche strutturali che non incidano direttamente sulla cosa locata in sé, ma si traducano comunque in condotte abusive e lesive di concreti interessi del locatore, idonee in ogni caso ad alterare l'equilibrio economico-giuridico del contratto in danno del locatore stesso.
(Fonte:  HYPERLINK "http://www.massimario.it/" Altalex Massimario 18/2007)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 11 maggio 2007, n. 10838
Svolgimento del processo
Con ricorso 27.10.98 l'W. chiedeva al Pretore di Brunico che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato con Radio X. s.a.s. il 16.12.93 ed avente ad oggetto una malga di proprietà di essa esponente e che la conduttrice venisse condannata al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni quantificati in L. 20 milioni per effetto di gravi inadempienze contrattuali della conduttrice stessa (installazione di una base in cemento ed erezione di una antenna alta 25 metri).
La convenuta si costituiva contestando la fondatezza dell'avversa domanda.
Con sentenza del 30.6.01 il Tribunale di Bolzano sezione distaccata di Brunico accoglieva la domanda relativamente alla risoluzione contrattuale e la respingeva quanto al richiesto risarcimento del danno.
La soc. Radio X. proponeva appello avverso tale decisione, mentre l'appellata proponeva a sua volta appello incidentale in ordine alla richiesta rigettata di danni.
Con sentenza depositata il 15.3.02 la Corte di Appello di Bolzano respingeva l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava l'appellante a pagare a controparte la somma di Euro 3.000,00.
Avverso detta sentenza ha proposto quindi ricorso per Cassazione la Radio X. s.r.l. (già Radio X. s.a.s.), con quattro motivi, mentre l'intimata Interessenza ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza gravata ha ravvisato l'inadempimento della conduttrice non già nella realizzazione dello zoccolo in sè, come richiesto nella domanda introduttiva, quanto invece per l'interramento del cavo necessario allo zoccolo stesso con conseguente rovina del manto erboso circostante la baita per 800 metri.

Con il secondo motivo denuncia l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, laddove i Giudici di appello hanno omesso ogni valutazione circa l'incidenza delle opere ritenute abusive sugli elementi strutturali dell'immobile ovvero hanno ritenuto che il semplice interramento di un cavo potesse alterarne l'originaria consistenza, mentre con il terzo motivo lamenta gli stessi vizi motivazionali nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto provato il danno derivante dall'interramento del cavo senza che l'ente abbia provato sia l'esatto tracciato del cavo che la proprietà dei fondi interessati.
Con il quarto motivo infine si duole della violazione della L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, oltre che di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, laddove la sentenza gravata ha riconosciuto alla locatrice un danno paesaggistico (e precisamente al manto erboso) che la medesima non era legittimata a richiedere ai sensi della norma sopra citata, in quanto di esclusiva competenza dello Stato e degli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo.
Il primo motivo è infondato.
Ed invero, va esc...

... continua
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