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QUESITO N. 228 Se la locazione di un immobile, quale casa vacanza per un periodo di sei mesi, determina la necessità di stipulare un contratto transitorio o turistico
Quesito n. 228 Se la locazione di un immobile, quale casa vacanza per un periodo di sei mesi, determina la necessità di stipulare un contratto transitorio o turistico.

La locazione di immobili avente esclusiva finalità turistica è assoggettata alle sole norme del Codice Civile. Come evidenzia una pronuncia del Tribunale di Savona (21 aprile 2005), la ricerca dell’accordo più conveniente è rimessa alla libera volontà delle parti contraenti, le quali agiscono in regime di parità contrattuale e non sorgono esigenze di tutelare il conduttore. Gli immobili per finalità turistiche, infatti, in genere, sono seconde case che, sempre più spesso, vengono concesse in locazione da parte del proprietario, soprattutto nel periodo estivo, col fine anche di coprire i costi di manutenzione e di natura fiscale che, inevitabilmente, una seconda casa a disposizione comporta.-
Del resto, risulta di tutta evidenza che la locazione per finalità turistiche non risponde a un'esigenza abitativa primaria (una locazione con finalità turistiche presuppone, infatti, che il conduttore abbia a sua disposizione un altro immobile da adibire a propria abitazione principale).-
Pertanto, dalla disamina di questo combinato disposto normativo, emerge un’ampia discrezionalità normativa delle parti, le quali sono libere di pattuire le varie clausole del contratto in tutta libertà, salvo i limiti previsti dalla legge. L’unico limite espresso alla discrezionalità delle parti sembra essere l’uso della forma scritta, prescritto a pena di nullità, in quanto la legge del ’98 ha sancito la forma scritta per ogni tipo di locazione, senza eccezione alcuna. Di conseguenza, la determinazione della durata locativa di tali immobili, così come anche il corrispettivo, è, dunque, rimessa alla volontà delle parti.-
L’abitazione può essere destinata a finalità turistica per periodi anche annuali o pluriennali, sempre che sussistano, effettivamente ed esclusivamente, esigenze di svago ed esigenze abitative di utilizzo del tempo libero, diverse dalle esigenze primarie (uso abitativo) o transitorio (ad esempio, esigenze di studio, lavoro, o contemporaneamente studio e turismo).-
La giurisprudenza, per appurare la natura turistica, ha tenuto conto della particolare cura dell’arredamento dell’immobile, il fatto che fosse posta in una località rivierasca a forte vocazione turistica e la dotazione dei servizi accessori certamente non usuali nelle locazioni ordinariamente a uso abitativo (già cita...

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