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QUESITO N. 223 : Se è possibile stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo anche se l’appartamento ha destinazione ufficio.-
Quesito n. 223 : Se è possibile stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo anche se l’appartamento ha destinazione ufficio.-

La prima forma di difesa dei proprietari contro il c.d. “equo canone”, introdotto con la l. n. 392/78, fu quella di locare come uffici le abitazioni che si rendevano libere.-
Il legislatore previde tale ipotesi. L’art. 72, infatti, disponeva che: “I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione, non possono prevedere, per un periodo di quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli artt. 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell’immobile stesso autorizzato dalle vigenti leggi”.-
Da ciò si ricava che il divieto di locare immobili ad uso abitativo come uffici è scaduto nell’82.-
L’art. 23 dicembre 1996, n. 662, il quale ha modificato l’art. 25, comma 4, l. n. 47 del 28 febbraio, dispone che: “Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, siano subordinate a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione”.-
Tale norma pose fine alla vecchia questione, contraddistinta da contrasti giurisprudenziali, specie a livello di Cassazione penale (Cfr Cass. pen., sez. III, 3 novembre 1983; Cass pen. Sez III 16 febbraio 1983; Cass. pen., 18 febbraio 1980; Cass. pen., sez. III, 1 giugno 1994 Cass. pen. Sez. III, 1 ottobre 1985; TAR Lazio, sez. II, 13 gennaio 1984, n. 34; Pretura di Roma 20 marzo 1979) se, per mutare la destinazione d’uso di un immobile occorresse o meno la concessione edilizia, anche nel caso di mutamenti effettuati senza esecuzione di opere edili, cosa rara a verificarsi quando si tratta di destinare un ufficio ad abitazione.-
La giurisprudenza, ad oggi, è costante nel ritenere che in materia edilizia sia competente la Regione che, stabilisce quali mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, siano escluse dal regime concessorio (ora permesso di costruire) e subordinare a semplice autorizzazione, purché le previsioni regionali tengano conto delle disposizioni di principio enunciate dallo Stato (Cfr Cass. pen. Sez. III, 9 aprile 2003, n. 25738, che ha ritenuto competete la Regione Calabria, la quale era intervenuta con la l. reg. 19/2002; Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2002, n. 6162).-
Ad evitare spiacevoli inconvenienti, quindi, chi intenda locare un ufficio come abitazione deve, necessariamente, verificare la legislazione regionale in materia di cambio di destinazione d’uso, se esistente.
Nel caso di specie, la Legge Regionale 28 novembre 2001 n. 19 ha disciplinato la materia per il territorio campano.-
L’art. 2, comma 5 di tale legge prevede gli interventi edilizi subordinati a denuncia di in...

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