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Se per affare concluso, deve intendersi un atto da cui è scaturito un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione per effetto dell'attività intermediatrice
Mediazione, definizione di affare compiuto e contratto preliminare
Tribunale Genova, ,

Contratti – mediazione – affare compiuto – definizione – effetti – contratto preliminare – sussistenza [ HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=37109" \l "art1755" art. 1755 c.c.]
Per affare compiuto, ai fini del diritto alla provvigione derivante da un contratto di mediazione, deve intendersi un atto da cui è scaturito un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione per effetto dell'attività intermediatrice, che consenta loro di agire per l'esecuzione di esso, con la conseguenza che anche la conclusione di un contratto preliminare può essere ritenuto un affare compiuto.
N.d.r.: la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata sul punto.
(Fonte:  HYPERLINK "http://www.massimario.it/" Altalex Massimario 11/2007)

Tribunale di Genova
Sezione III
Sentenza 24 aprile 2007
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) La domanda di parte attrice, volta ad ottenere la condanna della Sig.ra G.G. al pagamento della somma di Euro 13.789,41 oltre IVA a titolo di provvigione per l'asserita conclusione dell'affare relativo all'immobile di proprietà della convenuta e sito in Genova Via xxx, appare infondata e non può essere accolta in forza delle ragioni che seguono.
Più specificamente con l'odierno procedimento C. Immobiliare ha ritenuto di adire codesto Tribunale, assumendo di essersi occupata della vendita dell'appartamento citato nell'interesse della convenuta e di aver reperito un potenziale acquirente nella persona del Sig. V.C. che, in data 5.5.2004, provvedeva a sottoscrivere proposta irrevocabile d'acquisto, accettata dalla convenuta prima della scadenza del termine.
In forza di tale accordo (prod. 1 attrice) l'Agenzia C. Immobiliare chiede la condanna della Sig.ra G. al pagamento della somma di Euro 13.789,41 oltre IVA a titolo di provvigione per l'attività prestata.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta contesta l'assunto attoreo negando di aver mai conferito incarico all'attrice di reperire un potenziale acquirente per l'immobile di sua proprietà e invocando, comunque, l'inefficacia della proposta d'acquisto ex adverso allegata in quanto sottoscritta dalla convenuta per accettazione a seguito di inganno e/o dolo posto in essere dall'attrice che avrebbe falsamente rappresentato la realtà alla Sig.ra G.
Orbene da un attento esame della documentazione agli atti l'assunto attoreo non pare aver trovato idoneo conforto probatorio.
Come è ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 1755 c.c. il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
Orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte (Cass. 18779/2005, Cass. 4111/2001, Cass. 6599/2001 e Cass. 7400/1992 per tutte), e condiviso anche dalla III Sezione di questo Tribunale, ha avuto modo di precisare in più occasioni che per affare compiuto deve intendersi un atto da cui è scaturito un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione per effetto dell'attività intermediatrice, che consenta loro di agire per l'esecuzio...

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