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QUESITO N. 217: Se, nel caso in cui il de cuius disponga in favore del coniuge con testamento olografo della sua quota di un bene acquistato durante il matrimonio , i figli leggittimi nati in un precedente matrimonio possono impugnare la successione...
Quesito n. 217: Se, nel caso in cui il de cuius disponga in favore dell’altro coniuge con testamento olografo di tutta la sua quota di un bene acquistato durante il matrimonio, i figli legittimi del de cuius, nati in un precedente matrimonio, sono legittimati ad impugnare la successione e se tale impugnazione pregiudica la donazione dell’intera nuda proprietà dell’intero bene che il coniuge superstite abbia effettuato in favore di un terzo.
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Il problema sollevato con il presente quesito verte essenzialmente sull’istituto della quota di indisponibile che il legislatore ha posto a tutela della posizione di chi è chiamato a succedere al de cuius e sugli strumenti di tutela dallo stesso previsti.
L’art. 536, comma 1, del codice civile sancisce: “Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.”, questi, definiti “legittimari”, hanno diritto ad una quota detta di “riserva” prevista ex lege che non può essere oggetto di disposizione da parte del de cuius né attraverso atti inter vivos (donazioni e liberalità) né attraverso atti mortis causa (disposizioni testamentarie a titolo di eredità o di legato).
L’azione di riduzione è lo strumento predisposto dal legislatore a tutela del singolo legittimario che non abbia ricevuto nulla (c.d. legittimario pretermesso) ovvero che abbia ricevuto per testamento o che si trovi a succedere per successione legittima in una quota di beni inferiore a quella spettante a lui per legge.
Recita, infatti, l’art. 553 del codice civile: “Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati”.
Nel caso sottoposto alla nostra attenzione, il de cuius (deceduto nell’anno 1987) ha ceduto al coniuge, attraverso testamento olografo, la propria quota del bene immobile acquistato in comunione legale. Essendo il suddetto bene l’unico cespite costituente il patrimonio ereditario, la quota di riserva spettante ai figli del de cuius è stata oggetto di lesione e, pertanto, si potrebbe configurare un’ipotesi di azione di riduzione.
Tuttavia, giova sottolineare che nel suddetto caso sono trascorsi venti anni dal decesso del de cuius e pertanto l’azione di riduzione risulta prescritta essendo trascorso il termine ordinario di prescrizione (art. 2946 c.c.).
Per tuzionismo, ci piace sottolineare che il dies a quo da cui far decorrere il suddetto termine prescrizionale (oggetto di particolari dispute giurisprudenziali e dottrinarie) è stato individuato nel momento di accettazione dell’ ereditaria o del legato lesivi della quota di riserva.
In tal senso, infatti, si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 20644 del 25 ottobre 2004 la quale ha affermato: “… il legittimario, fino a quando il chiamato in base al testamento non accetta l'eredità, rendendo attuale quella lesione di legittima che per effetto delle disposizioni testamentarie era solo potenziale, non sarebbe legittimato (per difetto di interesse) ad esperire l'azione di riduzione. Appare allora evidente che se manca la situazione di danno (accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base al testamento) alla quale l'azione di riduzione consente...

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