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QUESITO N. 111: Se, in caso di sfratto, il proprietario può disfarsi dei mobili dell'inquilino
Se possono essere distrutti i beni mobili rinvenuti in un immobile a seguito di esecuzione per rilascio?

Il caso sottoposto al nostro esame è disciplinato dall’art. 609 del c.p.c. I° comma rubricato per l’appunto: “Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione”.-
Tale articolo testualmente dispone: “ Se nell’immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l’ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo”.-
Ebbene in virtù di tale articolo possiamo affermare che l’Ufficiale Giudiziario nell’ipotesi in cui rinviene nell’immobile sottoposto ad azione di rilascio dei beni mobili e questi non vengono asportati immediatamente dall’esecutato ha due possibilità:
Disporne la custodia sul posto affidandola o alla parte esecutante o ad un terzo
Disporne il trasporto in altro luogo
Si evidenzia che nel primo caso vi è la necessità che l’esecutante acconsenta alla custodia con la conseguenza che una volta accettata, quest’ultimo è tenuto, nei confronti dell’esecutato, alla restituzione dei beni affidatigli con la correlativa responsabilità in caso di inadempimento.-
Tanto è principio assodato e consolidato in Giurisprudenza: “In sede di esecuzione per rilascio di un immobile, qualora nello stesso vi siano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio, l'ufficiale giudiziario, ove l'esecutato non provveda all'asporto, può disporne, oltre che il trasporto in altro luogo, la custodia sul posto anche affidata ad un terzo, con la conseguenza che quest'ultimo è tenuto, nei confronti dell'esecutato, alla restituzione dei mobili affidatigli con la correlativa responsabilità in caso di inadempimento, salvo l'obbligo dell'esecutato stesso di apprestare la necessaria collaborazione anticipandone le spese”(Cassazione civile, sez. III, 1 ottobre 1985, n. 4755).-
Per quanto riguarda la seconda ipotesi e quindi alla possibilità da parte dell’Ufficiale Giudiziario di disporre il trasporto dei beni in altro luogo vi è da evidenziare che parte della dottrina sostiene che in tale ipotesi non è necessario far luogo a custodia, perché nessuno tranne il...

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