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QUESITO N. 049 Se in caso di visita dell'immobile il mediatore ha diritto alle provvigioni
ione dell’affare.-
In pratica ogni Giudice per decidere affermativamente o negativamente la questione deve porsi la seguente domanda: “senza l’attività del mediatore l’affare si sarebbe concluso lo stesso?”
Se la risposta è affermativa, il mediatore non avrà diritto ad alcuna provvigione, se invece la risposta sarà negativa, allora vuol dire che l’attività del mediatore ha avuto un effetto determinante e quindi il mediatore ha certamente diritto alle provvigioni.-
Inutile evidenziare che quando l’attività si è concretizzata in una semplice visita la risposta diventa difficilissima.-
Se infatti le parti riescono a dimostrare che già si conoscevano oppure che dopo la visita sono entrati in contatto per fattori del tutto diversi, per cui la conclusione dell’affare in nessun modo si può ricollegare all’attività posta in essere dal mediatore, il diritto alle provvigioni è automaticamente escluso.-
La Cassazione, quindi, ha evidenziato che non basta dimostrare che c’è stata la visita per far insorgere il diritto alle provvigioni, ma bisogna dimostrare che senza quella visita l’affare non si sarebbe concluso, prova che naturalmente è estremamente difficile.-
In favore del mediatore, però, vi è da evidenziare che la Suprema Corte ha spiegato che affinché insorga il diritto del mediatore alle provvigioni non occorre che l’attività del mediatore perduri per tutta la fase delle trattative fino all’atto definitivo bastando che l’attività per quanto limitata, abbia avuto un affetto determinante.-
Inutile evidenziare che a questo fine diventa essenziale essere in condizione di fornire al magistrato la più ampia documentazione possibile atta a dimostrare l’attività svolta per la conclusione dell’affare.-
Sono utili a questo fine le proposte d’acquisto...

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