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QUESITO 105: Se è legittima la stipula di un contratto ad effetti obbligatori(contratto preliminare) e se esso sia trascrivibile quando abbia ad oggetto un immobile soggetto al divieto di alienazione di cui alla legge n.410/2000, prima del termine legale
sposizione”, con essa si finisce per intendere qualsiasi tipo di atto, sia esso ed efficacia obbligatoria che ad efficacia reale, con il quale si dispone di un diritto.-
Quindi, la nullità finisce per coinvolgere non solo gli atti di alienazione definitivi, ma anche quelli che si propongono solo di obbligare i contraenti alla stipula di un successivo atto di alienazione, qual è il contratto preliminare.-
Se, invece, si accoglie un’interpretazione restrittiva del concetto di “atto di disposizione”, considerandolo come sostitutivo della nozione di “atto di alienazione”, ne deriva la perfetta validità degli atti, come il preliminare, che hanno meri effetti obbligatori.-
A tale soluzione si perviene argomentando sulla base di alcune pronunce giurisprudenziali intervenute in materia di edilizia economica e popolare che hanno ritenuto valido ed efficace il preliminare con il quale l'assegnatario abbia disposto dell'alloggio a lui attribuito in proprietà prima del decorso del decennio entro il quale vigeva il divieto di alienazione stabilito dall’ art. 28 della legge n. 513 del 1978.-
Ex multis Cassazione civile, sez. II, 7 luglio 2000, n. 9106: “In tema di edilizia popolare ed economica, il divieto di alienazione operante a carico dell'assegnatario ai sensi del t.u. sull'edilizia popolare ed economica non osta a che costui possa validame...

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