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QUESITO N.102 : Se in presenza di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in vendita, a chi spetta il diritto di prelazione
itto di prelazione e riscatto di cui all’art. 7, comma 2, n. 2, Legge 14 agosto 1971, n. 817. Ove si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto dell’esercizio della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, è compito del giudice la scelta del soggetto preferito, accordando prevalenza ad uno piuttosto che agli altri aspiranti alla prelazione, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma e cioè l’ampliamento delle dimensioni territoriali dell’azienda diretto – coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico”.-
Dalla pronunzia in esame si evince chiaramente che la soluzione della suddetta confliggenza fra posizioni di diritto soggettivo, è rimessa all’apprezzamento del Giudice, il quale deve prescindere dalla priorità temporale dell’iniziativa dell’uno o dell’altro confinante, come anche delle eventuali preferenze espresse dal venditore, mentre deve valutare l’entità, le caratteristiche topografiche, fisiche e colturali dei terreni in possibile accorpamento, la esuberanza della forza lavoro che i confinanti siano in grado di riversare sul predio in vendita, nonché la stabilità nel tempo che l’azienda incrementando possa assicurare, tenendo altresì conto che, in esito a tale indagine, deve ritenersi consentito, ove il terreno in alienazione sia costituito da una pluralità di poderi o di unità produttive funzionalmente autonome, anche un accorpamento per porzioni distinte in favore di più confinanti (Cass., sez. un., 18 ottobre 1986, n. 6123, seguita dalla pacifica giurisprudenza successiva sul tema: tra le tantissime, cfr. Cass. 18 luglio 1991, n. 7970; Cass. 28 novembre 1998, n. 12092).-
La Cassazione a Sezioni Unite, pertanto, ha espressamente escluso che la scelta dell’acquirente possa essere rimessa alla discrezionale preferenza del venditore, “purché operata nel novero dei proprietari confinanti, sì da limitare la compressione del potere di disposizione del venditore”.- Infatti, considerato ...

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